Statuto

AMICI DELLA MONTAGNA
Associazione Sportiva Dilettantistica

statutoPRINCIPI GENERALI
1. E’ costituita in Cittadella, un’Associazione denominata “AMICI DELLA MONTAGNA” con sigla “A.D.M.”
L'assemblea straordinaria dei soci
del 14 maggio 2004, modifica la denominazione in "AMICI DELLA MONTAGNA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
2. L’Associazione è apartitica, non ha alcun scopo di lucro ed ha durata illimitata.
3. La sede sociale è posta in Cittadella (Pd).
4. Scopo primario dell’Associazione è la conoscenza, la pratica e la divulgazione degli sports invernali nell’ambito e secondo le norme della F.I.S.I., della montagna ed attività ricreative in genere. A tale scopo l’attività è organizzata alla realizzazione di corsi, manifestazioni, gite, ricreazioni, soggiorni, riunioni e conferenze riguardanti tutte le attività sopracitate.

L'assemblea straordinaria dei soci del 14 maggio 2004, stabilisce: con la creazione della sezione denominata "ADM BIKE TIME", s'intende organizzare attività ciclo-escursionistiche atte a valorizzare aspetti ambientali, culturali, storici del territorio locale, nazionale ed estero, nonchè quale occasione di socializzazione tra le persone. Si vuole altresì promuovere l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico.

 

SOCI
5. Gli Organi sociali dell’Associazione sono fissati in :
Assemblea dei Soci ; Il Presidente;Consiglio Direttivo ;Collegio dei Probiviri ;Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sono onorifiche e prive di qualsiasi compenso.
6. Il patrimonio sociale è costituito da :
quote associative ; utili eventuali derivanti da attività statutarie ; libere donazioni o sovvenzioni di singoli o Enti simpatizzanti ; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale fatti salvi i principi fondamentali e gli scopi dell’Associazione.
7. Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi in qualità di soci tutti coloro che, previa domanda di ammissione, abbiano ottenuto il consenso dal Consiglio Direttivo e si impegnino ad accettare il presente Statuto.
8. I soci potranno essere : Ordinari ed Onorari
9. I soci ordinari possono essere iscritti, con le modalità di cui al punto 7) senza limiti di età o sesso.
Hanno diritto di voto nelle assemblee solo i soci maggiorenni in regola con il tesseramento. Tutti i soci ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che non potrà essere trasmissibile e né rivalutabile.
10. I soci Onorari sono coloro che sono dichiarati tali dal C. D. per eccezionali riconoscimenti o meriti conseguiti. I soci Onorari hanno diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione. Non è prevista quota associativa per i soci Onorari.
11. La qualità di socio si perde per :
dimissioni volontarie ; morosità della quota associativa dichiarata dal C.D., indegnità manifesta sancita dal Collegio dei Probiviri ; sono fatte salve tutte le competenze previste come tali dalla Legge. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all’interessato ed al Comitato Regionale della F.I.S.I., i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.
12. Tutti i soci hanno diritto di godere dei benefici ed agevolazioni che l’Associazione delibera.

ASSEMBLEE
13. L’Assemblea dell’Associazione potrà essere : Ordinaria e Straordinaria
14. L’Assemblea Ordinaria dei soci è convocata dal C.D. almeno una volta all’anno.
La comunicazione di convocazione, può essere fatta per iscritto a domicilio di ciascun socio o per affissione all’Albo dell’Associazione, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. 
Copia dell’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà sempre essere inviata al Collegio dei Revisori.
Nell’invito dovrà essere chiaramente indicato il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione e i temi della riunione.
L’Assemblea è dichiarata valida se in prima convocazione saranno presenti almeno la metà dei soci iscritti.In seconda convocazione sarà sufficiente un numero di soci aventi diritto al voto non inferiore al numero dei Consiglieri in carica.
15. L’Assemblea straordinaria dei soci è convocata con le stesse modalità dell’Ordinaria dal C.D. ogni qual volta lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno1/4 (un quarto) dei soci iscritti.
La stessa delibera su modificazioni del presente Statuto o Regolamento interno e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibererà su ogni cosa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi.
16. I compiti dell’Assemblea Generale sono :Nomina del Consiglio Direttivo (C.D.) , Ratifica del bilancio, Ogni altra decisione di provata importanza per il Gruppo e proposta in da almeno 5 (cinque) soci.
17. Ciascun socio potrà essere portatore di non più di una delega di voto, e ciascun socio con diritto di voto potrà delegare nella votazione un altro socio con uguale diritti.
18. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del C.D. In assenza del Presidente subentrerà il Vicepresidente o il Consigliere più anziano.
In assenza del C.D. l’Assemblea nomina un proprio Presidente e questi un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Lo stesso Presidente, constata la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’Assemblea.
Di ogni Assemblea è fatto uno scrupoloso verbale a cura del Segretario, firmato dal Presidente, Segretario e Scrutatori, se nominati.
Il verbale è custodito agli atti dell’Associazione a tempo indeterminato.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENZA
19. L’Assemblea dei soci elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo nel numero minimo di 7 (sette) componenti. Essi sono rieleggibili e durano in carica non meno di un anno sociale.
20. Ai componenti del C.D. in prima convocazione spetta l’elezione del Presidente del C.D. e l’assegnazione delle cariche sociali.
21. Al C.D. presieduto dal Presidente spetta :
deliberare sulle attività ed iniziative dell’Associazione ; formulare il bilancio preventivo e rendiconto finanziario annualmente da presentare all’Assemblea dei soci ; il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione; stabilire le quote sociali annue ; deliberare su tutto quanto stabilito per competenza propria al fine di compiere tutti gli atti necessari alla buona e corretta gestione dell’attività dell’Associazione.
22. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione.
Ad esso spetta : rappresentare l’Associazione in tutte le manifestazioni ; presiedere il C.D. e l’Assemblea Generale dei soci ; vidimare in calce tutti gli atti dell’attività dell’Associazione. In caso di sua assenza dovrà essere sostituito con le modalità di cui all’art. 18.
23. In seno al C.D. dovranno figurare primariamente le seguenti cariche : Presidente, Segretario,Tesoriere,Direttore Tecnico. Dette cariche non sono cumulabili.
24. Il C.D. potrà riunirsi ogni qual volta lo ritenga necessario e la convocazione sarà fatta a tutti i membri a cura della segreteria.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI
25. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea Generale dei soci in numero di 3 (tre) membri.
Esso effettua il controllo della gestione finanziaria del C.D. e compila il rendiconto finale. Dura in carica non meno di un anno sociale ed è rieleggibile.
26. Il Collegio dei Probiviri viene eletto con le stesse modalità e numero di componenti, ed ha durata uguale a quella dei R.D.C.
Ha compito di dirigere ogni questione o vertenza in seno all’Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI
27. L’Associazione si estinguerà automaticamente quando il numero dei soci iscritti risulterà inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere.
L’Associazione potrà essere sciolta con voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei presenti all’Assemblea Straordinaria dei soci, convocata appositamente sul tema.
28. Il patrimonio sociale, al momento dello scioglimento sarà interamente devoluto ad Ente o Associazione con finalità analoga avente fini di pubblica utilità decisi
dall’Assemblea Straordinaria dei soci convocata appositamente sul tema immediatamente dopo la votazione dello scioglimento e sentita l’autorità preposta.
29. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di Legge e agli articoli del Codice Civile e al regolamento F.I.S.I.. Del presente statuto il Presidente dell’Associazione dovrà firmare tre copie, delle quali, previa registrazione, una verrà depositata presso gli archivi sociali, una presso gli archivi del Collegio dei Revisori e la terza presso la F.I.S.I.