Statuto Sociale
Aggiornato alle modifiche del D.Lgs. 36/2021
Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituita in CITTADELLA - PD, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata: “AMICI DELLA MONTAGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con sigla “A.D.M.”
Articolo 2 - Scopo ed oggetto sociale
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente:
- allo svolgimento dell'attività statutaria, o
- all'incremento del proprio patrimonio.
- Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione, in via stabile e principale, di attività sportive connesse alle discipline di sci alpino, sci nordico, e snowboard, cicloturismo, contemplate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l’associazione dovrà affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L’attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla medesima, dovranno in ogni caso risultare prevalenti, secondo le disposizioni di legge in materia ed in particolare l’art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. Le attività diverse dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, dovranno in ogni caso avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
- L'associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l’associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al collegio dei probiviri.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L’associazione dovrà tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata, tutti i propri atleti.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dal collegio dei probiviri. Il socio interessato dovrà essere convocato e si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino a ratifica del collegio dei probiviri.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta
l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l’effettiva partecipazione all’Assemblea.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio a fungere la medesima funzione.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per la adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
4. Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocate le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti gli associati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun associato o membro del Consiglio Direttivo si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 7 a 13 componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci , ed eletti dall'assemblea stessa.
Al consiglio direttivo, in prima convocazione, spetta la nomina del presidente, vicepresidente , segretario e del tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali, con volontaria candidatura, i soli soci regolarmente tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l’associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento non temporaneo del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente ad interim, fino alla nomina del nuovo presidente che avverrà alla prima riunione utile del C.D.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’assemblea straordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del presidente, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea straordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.
Articolo 15 - Convocazione direttivo
1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a cura del Presidente o del Vice Presidente, in sua vece. La convocazione può essere fatta con ogni mezzo che consenta di attestarne il ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l’effettiva partecipazione al Consiglio. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per la adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.
2. Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale.
e) adottare , tramite il collegio dei probiviri , i provvedimenti di ammonizione e/o radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. In caso di somma urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del C.D., salvo sottoporli alla ratifica di questo organo, nella sua prima riunione. Inoltre al presidente vengono delegati i poteri di ordinaria amministrazione.
Il presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario.
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Articolo - 20 Il tesoriere
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo - 21 Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti
Il collegio dei Probiviri e dei revisori dei conti vengono eletti dall’assemblea generale dei soci in numero di 3 (tre) membri.
Il collegio dei probiviri ha compito di dirigere ogni controversia tra associazione e soci, e tra soci medesimi;
Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo della gestione finanziaria del C.D. e compila una relazione finale da presentare all’assemblea generale.
I componenti del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Articolo 22 - Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 23 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
Articolo 24 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
I fondi liquidi dell’associazione, devono essere depositati in conti bancari intestati all’associazione stessa; inoltre il presidente pro-tempore, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere sono delegati ad effettuare tutte le operazioni bancarie necessarie al funzionamento dell’associazione, con firma disgiunta.
Articolo 25 - Sezioni
L’assemblea generale, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 26 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e sentita l'autorità preposta se prescritto dalle disposizioni in materia, deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.